PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione ed il compimento degli stessi illeciti.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

          a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro ad una pluralità di soggetti;

          b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe con decreto del giudice, e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;

          c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;

          d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;

          e) «illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo

 

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quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero sia ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

Art. 3.
(Legittimazione ad agire).

      1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
      2. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
      3. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare all'azione collettiva, o che ha chiesto di essere escluso ai sensi dell'articolo 9 comma 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti; la pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

Art. 4.
(Istanza di ammissione).

      1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:

          a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

 

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          b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che intende candidarsi; il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

          c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

          d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;

          e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;

          f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

          g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

          h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentanti dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere, per ciascun soggetto, il nome, il cognome, la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;

          i) per ciascun soggetto indicato nell'elenco di cui alla lettera h), un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante il danno lamentato.

 

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      2. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria; la stessa si intende proposta il giorno del deposito.
      3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h).
      4. Un estratto dell'istanza introduttiva contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente e a spese dello Stato.

Art. 5.
(Opposizione all'istanza di ammissione
dell'azione collettiva).

      1. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro sessanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, con riferimento, in particolare, ai requisiti di ammissibilità della stessa.

Art. 6.
(Istanze concorrenti).

      1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, un'istanza contenente tutti gli elementi di

 

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cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Entro novanta giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva,
chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
      3. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.

Art. 7.
(Decreto sull'ammissibilità
dell'azione collettiva).

      1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta: la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una mera verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.
      2. Decorsi novanta giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere,

 

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nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.
      3. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro sessanta giorni dalla designazione, presenta al collegio le proprie osservazioni; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
      4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:

          a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

          b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione necessaria, i soggetti che vi appartengono ed i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve essere prodotta anche al curatore amministrativo;

          c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;

          d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;

          e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

      5. Il decreto è comunicato, anche a mezzo posta elettronica o telefax, al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i difensori, i quali sono

 

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tenuti a trasmettere immediatamente alla cancelleria stessa una copia del decreto con attestazione di ricevuta.

Art. 8.
(Curatore amministrativo).

      1. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:

          a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

          b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

          c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
      3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
      4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano sempre informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.

Art. 9.
(Elenco dei partecipanti
all'azione collettiva).

      1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel

 

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decreto di ammissione dell'azione collettiva cui all'articolo 7.
      2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
      3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
      4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.

Art. 10.
(Svolgimento del processo).

      1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

Art. 11.
(Transazioni in corso di causa).

      1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta al riguardo dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
      2. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.
      3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui risultino istanze di partecipazione

 

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alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
      4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 17.
      5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
      6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti.
      7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore amministrativo sottopone l'accordo medesimo al giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio che emette sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.

Art. 12.
(Danno punitivo).

      1. Su richiesta del promotore della classe, il giudice, qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.

Art. 13.
(Pubblicità ingannevole).

      1. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la

 

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diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.

Art. 14.
(Esecuzione della sentenza e
riparto del risarcimento).

      1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe ed impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
      2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto, possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 2.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2, il curatore amministrativo, entro trenta giorni, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro trenta giorni dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
      4. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, entro venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe ed a ciascuno dei

 

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suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e delle spese per il curatore amministrativo.
      5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore amministrativo deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche; al legale competono gli onorari e i diritti pari ai valori minimi stabiliti dalla tariffa forense.
      6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione dei singoli componenti della classe procedendo in ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

Art. 15.
(Spese per l'azione collettiva).

      1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

          b) la parcella del curatore amministrativo, in base al tariffario minimo dei curatori fallimentari diminuito del 30 per cento;

          c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.

 

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      2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi dell'articolo 16.

Art. 16.
(Deroga al tariffario forense).

      1. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

Art. 17.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione con il quale, in particolare, sono definiti:

          a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per la nomina;

          b) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni, con particolare riferimento a:

              1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

              2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

              3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore

 

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amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

              4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

              5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva.